Tutti gli operatori conoscono ormai la Legge del 3/8/2009 n. 102, interpretata dalla circolare della Agenzia delle entrate n. 43/E, che disciplina il così detto SCUDO FISCALE. La norma definisce gli ambiti oggettivi e soggettivi per potervi aderire ma , e non potrebbe essere altrimenti, non dà indicazioni sulle formalità da adempiere per potervi dare pratica attuazione. Le fattispecie e le situazioni sono talmente tante e diverse le une dalle altre che sarebbe impossibile esemplificare e dare istruzioni esecutive.
Purtroppo chi si accinge ad aderire allo scudo fiscale, la cui dichiarazione riservata è la più semplice delle formalità, si trova a fare i conti con legislazioni di paesi stranieri, con istituti a volte poco familiari come quello del mandato fiduciario, la stipula di contratti di varia natura di cui tenere conto osservando priorità, ponendo attenzione che gli importi siano coerenti con quelli su cui si corrisponderà l’imposta straordinaria del 5%, ecc....
Con il presente articolo ci si propone di fornire delle istruzioni pratiche per uno dei casi di rimpatrio ricorrenti : quello del possesso di partecipazioni in società di capitali italiane tramite holding con sede all’estero.
Il caso qui esaminato si riferisce a una Holding o a una Soparfi lussemburghese che chiameremo SA, con questi dati esemplificativi ricavati dal suo ultimo bilancio approvato (31.12.2008):
ATTIVO
- partecipazione di controllo
in una società di capitali italiana Alfa € 1.000
- cassa e banche € 10
totale attivo € 1.010
totale attivo € 1.010
PASSIVO
Patrimonio netto
- Capitale sociale (costituito da 200 azioni al portatore) € 200
- perdite esercizio € ( 190)
Debiti
Soci c/finanziamenti
(apporti dei soci per l’acquisizione delle partecipazioni) € 1.000
totale passivo € 1.010
Nella dichiarazione riservata da presentare all’intermediario saranno indicate attività finanziarie rimpatriate (in questo caso rimpatrio giuridico) per € 1.200, dati dalla somma di € 200 e € 1.000, che rappresentano gli importi trasferiti all’estero e non indicati a suo tempo nel quadro RW dei soci persone fisiche della Soparfi SA e sui quali sarà calcolato il 5% di imposta da versare.
Alla dichiarazione riservata sarà allegato il dettaglio delle attività finanziarie che si intendono rimpatriare e cioè:
a) - n. 200 azioni della Soparfi SA € 200
b) - credito verso la Soparfi SA per finanziamenti € 1.000
La procedura da seguire è la seguente:
1) ogni socio della Soparfi SA sottoscriverà un mandato fiduciario con una società fiduciaria italiana (che chiameremo BETA);
2) i soci della Soparfi SA chiederanno agli amministratori della società di convertire le azioni al portatore in azioni nominative intestate ai rispettivi soci.
3) i soci della Soparfi SA si faranno consegnare detti titoli nominativi e li depositeranno su conto di deposito titoli aperto a nome della fiduciaria italiana BETA (uno per ciascun socio) presso una Banca estera dalla medesima indicata . Si sarà realizzato così il rimpatrio giuridico della attività finanziaria rappresentata dalle azioni della Soparfi SA;
4) ogni socio consegnerà una lettera alla fiduciaria italiana BETA col la quale viene ceduto fiduciariamente il credito da esso vantato verso la Soparfi SA: la lettera sarà altresì firmata per accettazione e benestare dai legali rappresentanti della Soparfi SA, quale debitore ceduto. Si sarà realizzato così il rimpatrio giuridico dell’attività finanziaria rappresentato dai finanziamenti.
5) ogni socio consegna alla fiduciaria italiana la dichiarazione riservata con allegati la ricevuta del deposito titoli e la lettera di cessione del credito;
6) ogni socio verserà l’importo di cui al rigo A6 della dichiarazione riservata, sul conto indicato dalla fiduciaria BETA e pari al 5% del valore delle attività finanziarie scudate; la fiduciaria ricevuto il bonifico provvederà a rilasciare copia della dichiarazione.
Con quest’ ultimo passaggio si concluderà l’iter per il perfezionamento degli obblighi derivanti dalla legge sullo scudo fiscale.
A questo punto non rimane che esaminare se permangono le finalità che hanno determinato la costituzione della Holding o Soparfi. Se la struttura di partecipazione estera nella/e società italiane non è più necessaria, si può procedere allo scioglimento. Le azioni o le quote delle società italiane potranno essere intestate direttamente ai soci della Holding /Soparfi o alla fiduciaria BETA, in molti casi senza necessità di disporre e trasferire denaro. La particolare procedura per realizzare quanto sopraddetto è argomento che esula dal tema qui trattato. Coloro che vi fossero interessati possono contattarci gratuitamente.
Dante Rizzi