La stampa di questi giorni riporta ampi servizi sul dibattito attorno alla riforma della giustizia tesa a ridurre i tempi dei procedimenti e il pesante carico di cause arretrate che affliggono i nostri Tribunali.
Nei disegni di legge in materia di processo civile, in attuazione della delega contenuta nella L. 69/09, si prevede l’introduzione dell’istituto della conciliazione quale forma alternativa al procedimento ordinario (Adr = alternative dispute resolution).
Nei paesi anglosassoni la conciliazione (così come anche l’arbitrato) ,già in uso da molto tempo, trova ampia applicazione e contribuisce considerevolmente ad alleggerire la magistratura.
Per la verità anche nel nostro ordinamento tale strumento non è nuovo poiché introdotto sin dal 1995 per alcune materie quali ad esempio: nel contenzioso in materia di rapporto di lavoro, nelle controversie tra utenti e fornitori di servizi, nelle controversie in materia societaria.
Tuttavia sinora ha trovato scarsa applicazione per una serie di fattori legati soprattutto al costume. Di particolare rilievo la consapevolezza della parte in torto che, i lunghi tempi del procedimento ordinario, gli consentiranno di adempiere forse la sua obbligazione dopo anni dall’insorgenza della lite. A ciò si aggiunga l’assenza di misure punitive per chi non aderisce alla proposta di conciliazione o rifiuta, nella fase conclusiva, di arrivare a una risoluzione che poi troverà invece conferma nel rito ordinario.
Almeno su quest’ ultimo punto il legislatore sta tentando di porvi un rimedio con misure agevolatrici fiscali e di soccombenza delle spese di giudizio per la parte che ad ogni costo vuole ricorrere al Giudice ordinario.
Per maggiori informazioni sulla Conciliazione si suggerisce di consultare il sito:
http://www.pie.camcom.it/cameraarbitralepiemonte
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