La notizia della imminente nascita dell’Albo dei Consulenti Finanziari Indipendenti suscita indubbiamente un elevato interesse anche nelle categorie professionali “vicine” .
Interesse dettato certamente dal legittimo desiderio di entrare in un mercato che si presuppone di dimensioni assolutamente ragguardevoli per i liberi professionisti.
Gli artt. 2 e 3 del DM n. 206/2008 hanno in particolare sollecitato un’iniziativa del CNDCEC ( Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili) laddove non prevedono che i Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili possano essere tra coloro che accederanno per titoli al costituendo Albo .
Il CNDEC ha infatti proposto ricorso al TAR del Lazio contro tale mancata previsione.
Vediamo come si è pronunciato il TAR del Lazio: con sentenza n. 31825 del 27 agosto 2010 viene respinto il ricorso presentato dal CNDCEC contro gli artt. 2 e 3 del DM n. 206/2008 (“Regolamento di disciplina dei requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimoniali per l’iscrizione all’Albo dei consulenti finanziari”) stabilendo che i commercialisti e gli esperti contabili non sono esonerati dalle prove valutative, per l’accertamento dei requisiti di professionalità, finalizzate all’iscrizione nell’Albo dei consulenti finanziari.
Ai sensi dell’art. 2 del DM, infatti, i commercialisti non rientrano fra i soggetti dispensati dalle prove, contrariamente ai promotori finanziari e agli agenti di cambio. Ai commi 2 e 3, l’articolo stabilisce che, ai fini dell’iscrizione all’Albo, occorra “possedere un’adeguata conoscenza specialistica in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecniche”, da accertare tramite un apposito esame.
Rimangono esplicitamente esclusi dal sostenere e superare l’esame per l’accesso all’Albo :
- i promotori finanziari che, nei tre anni precedenti la richiesta d’iscrizione e per un periodo complessivo di almeno due anni, abbiano esercitato la propria funzione per conto di soggetti abilitati che, a loro volta, svolgevano attività in materia di investimenti;
- i quadri direttivi di terzo e quarto livello di soggetti abilitati che, per un periodo complessivo di due anni nei tre anni precedenti la richiesta, siano stati addetti al servizio di consulenza in materia di investimenti;
- gli agenti di cambio.
Il CNDCEC ha inviato un’obiezione motivata al TAR contro tale decisione, obiezione che è stata respinta.
Il TAR ha infatti rigettato tale obiezione, reputando che il Legislatore abbia voluto valorizzare, ai fini dell’esonero, l’esperienza acquisita attraverso l’esercizio sul campo e le conoscenze specifiche richieste per svolgere l’attività di consulenza finanziaria. Si tratta, dunque, della “valorizzazione di esperienze concrete e specifiche, e non di mere attitudini o conoscenze teoriche” ancorché comprovate dal superamento dell’esame di stato previsto per l’accesso all’ Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e dall’esercizio della professione medesima.
Al di là delle pronunce del TAR l’argomento non è da considerarsi “chiuso” , infatti alcune disposizioni contenute nella MIFID trattano, anche senza citare esplicitamente l’ Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, l’argomento prevedendo l’erogazione del servizio di consulenza finanziaria in forma accessoria da parte di altre categorie professionali.
Ma se gli aspetti squisitamente giuridici e normativi interessano prevalentemente gli operatori delle categorie professionali, sono poi invece gli aspetti pratici e di servizio “al pubblico” che faranno la differenza. Due aspetti come “il fiscale” e “il finanziario” che si intrecciano continuamente nella vita di un privato cittadino così come di un’ azienda meritano un’attenzione davvero speciale e un approccio serio e professionale che solo Commercialisti e Consulenti Finanziari Indipendenti potranno dare.
Rimane infatti indiscutibile che le due professioni hanno e avranno molti punti di contatto ed è per questo motivo che è auspicabile, in un futuro ormai necessariamente prossimo, che si attivino collaborazioni a tutti i livelli al fine di sviluppare sinergie che porteranno indubbi benefici ai numerosissimi clienti di queste due categorie professionali, così importanti per la tutela e la consulenza ai cittadini privati così come alle imprese.
Luca Rizzi